Tra le casistiche che possono far scattare la proroga del permesso di costruire c’è anche il meteo? Le condizioni avverse possono essere considerate eventi estranei alla volontà del titolare del titolo abilitativo o difficoltà tecnico-costruttive. Sull’argomento si sono espressi i giudici del Tar della Liguria con una recente sentenza (522/2023). Scopriamo cosa hanno stabilito.
Il caso
Nello specifico, il caso in questione riguarda un’impresa edile che aveva ottenuto il permesso di costruire, concesso nel 2011, per la realizzazione di tre nuovi edifici e la ristrutturazione di un rustico con ampliamento volumetrico. La stessa impresa non era però riuscita a completare i lavori e aveva chiesto una proroga di 12 mesi. Il motivo? Nell’area si erano verificati 376 giorni di pioggia, registrati dalla stazione Arpal, costringendo il cantiere a un lungo periodo di fermo forzato.
Per il Comune di appartenenza, però, la proroga del permesso di costruire può essere concessa solo in caso di allerta arancione e rossa, in presenza quindi del riscontro di un grave pericolo. L’amministrazione locale, inoltre, ha aggiunto che nel frattempo era entrata in vigore una nuova normativa urbanistica con un indice di fabbricabilità inferiore e per la quale è necessario che il titolare del permesso di costruire abbia la qualifica di imprenditore agricolo professionale.
Per queste ragioni, sempre secondo il Comune di appartenenza, l’intervento edilizio non concluso entro la scadenza del permesso di costruire risulta incompatibile con la nuova normativa urbanistica e, quindi, il titolo edilizio decade senza possibilità di proroga.
La sentenza del Tar della Liguria
Secondo i giudici del Tar della Liguria, in base all’articolo 15 del Testo unico dell’edilizia, il termine di ultimazione dell’opera non può superare tre anni dall’inizio dei lavori, a meno che, prima della scadenza, si richieda una proroga del permesso di costruire.
La proroga del permesso di costruire, sempre secondo i giudici, si può concedere per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, o in considerazione della mole dell’opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive o di difficoltà tecnico-esecutive emerse nel corso dei lavori.
Il Tar ha specificato anche che, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, se al momento in cui la nuova normativa urbanistica entra in vigore i lavori sono in corso, il permesso non decade e può essere prorogato.
Ciò premesso, il Tar si è pronunciato sul caso in questione spiegando che le avverse condizioni meteo possono giustificare la proroga del permesso di costruire (anche con allerta gialla). Per queste ragioni il Comune, prima di accordare o respingere la proroga del permesso di costruire, dovrebbe verificare la natura e gli effetti dei fenomeni atmosferici.
In conclusione i giudici hanno accolto il ricorso e annullato il diniego del Comune, in quanto le condizioni meteo particolarmente avverse sono state rilevate dalla stazione Arpal e, inoltre, i lavori sono iniziati prima dell’entrata in vigore della nuova normativa urbanistica.
Fonte Idealista.it